STATUTO FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIANTI MOBILI E ARREDAMENTO
FEDERMOBILI – CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA
Art. 1
Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza
- La “Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento FEDERMOBILI – Confcommercio – Imprese per l’Italia”, di seguito denominata in breve “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ovvero anche solo Federazione, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
- “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederaliri e lee regole di comportame, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
- “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore della distribuzione di mobili e arredamento, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
- “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
- “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo.
Art. 2
SEDE E DURATA
La Federazione ha sede legale in Roma, P.zza G.G. Belli 2. La sua durata è illimitata.
Art. 3
PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI
- La Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento Federmobili FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italiasi riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
- a) la libertàassociativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismodelle forme di impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la responsabilitàverso le Componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezzae per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democraziainterna, quale regola fondamentale per l’Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Confcommercio – Imprese per l’Italia propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economicovolto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietàcome obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà, fra le Componenti associative, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l’eguaglianzafra le Componenti associative e fra le imprese aderenti e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l’europeismo, quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- k) Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si fonda sui principi della differenziazionee della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
Art. 4
SCOPI E FUNZIONI
Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia:
- a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all’art. 1 comma 3 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
a-bis) sottoscrive accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l’assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a “Confcommercio – Imprese per l’Italia”, così come disciplinato all’art. 10, comma 4, lettera c) dello Statuto Confederale;
- b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio associativo e attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza, sotto qualunque forma giuridica, diretta o indiretta, alle imprese, ai partecipanti ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i servizi e le attività possono consistere in: servizi organizzativi, assistenziali, promozionali, di informazione e formazione, amministrativi ed in genere lo svolgimento di attività volte a favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese e degli operatori del settore dei mobili, arredamento, complementi e articoli per la casa; edizione e diffusione di pubblicazioni e periodici in genere, anche a mezzo di supporti magnetici e strumenti informatici, inerenti il settore dei mobili, arredamento, complementi e articoli per la casa, con espressa esclusione della edizione di quotidiani; studi di organizzazione delle vendite e delle tecniche di distribuzione; organizzazione e realizzazione di mostre, fiere, convegni, dibatti, studi di mercato, corsi e seminari di formazione e informazione sulle tecniche commerciali e gestionali e su altre materie di specifico interesse per le imprese e gli operatori del settore;
- c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- d) favorisce le relazioni tra gli associati e i partecipanti per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- g) favorisce, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l’Italia, partecipa alla contrattazione collettiva categoriale e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite dalla Confederazione. Tali contratti o accordi sono negoziati con l’assistenza dei competenti uffici confederali, firmati congiuntamente alla Confederazione su conforme parere del Consiglio confederale;
- i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati e i partecipanti, i CCNL sottoscritti da Confcommercio-Imprese per l’Italia per il settore di competenza;
- j) assiste e rappresenta gli associati e i partecipanti nella promozione di ogni intesa od accordo;
- k) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) nel rispetto dei princìpi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con Confcommercio-Imprese per l’Italia e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
Art. 5
RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE
- “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
- I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- IV) riconosce ed accetta le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale;
- V) accetta le norme previste all’art. 12, comma 7 dello Statuto Confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” i “contributi di adesione contrattuale” ed altri similari contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti in base all’art. 4, lettera a-bis).
Art. 6
ADESIONE E INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI
- Possono aderire alla Federazione in qualità di soci effettivi:
- a) I Sindacati territoriali di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, costituiti o comunque operanti nell’ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti alla Confcommercio-Imprese per l’Italia e rappresentativi delle imprese e degli operatori di cui all’articolo 1 comma 3 del presente Statuto.
- b) Le imprese e gli operatori di cui all’articolo 1 comma 3 la cui sede legale è sita in quelle province dove non sono costituiti Sindacati territoriali di cui al precedente comma a). Tali imprese ed operatori devono aderire al Codice di Etica Commerciale (nel seguito definito per brevità “codice etico”) adottato all’uopo dal Consiglio (nel seguito definiti anche “soci imprenditori”).
- Possono ottenere la qualifica di sostenitori altre imprese, nonché non operatori del settore.
- Possono altresì ottenere la qualifica di aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio, i Sindacati territoriali autonomi, le Organizzazioni, le Istituzioni e gli Enti, anche sotto forma di società, che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione.
- Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
- I soci, effettivi che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
- Ciascun operatore che entra a far parte di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), acquisisce lo status di associato di Federmobili ed è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
- Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4, l’adesione a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
- Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.
- Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, entra comunque a far parte del sistema associativo della Federazione, in qualità di partecipante, attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I soggetti associati e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10 comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono tenuti al pagamento dell’apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
Art. 7
ADESIONE: MODALITA’ E CONDIZIONI
- Per acquisire la qualifica di socio effettivo di cui alla lettera a) dell’art. 6 comma 1 (Sindacati territoriali) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
- Per acquisire la qualifica di socio effettivo di cui alla lettera b) dell’art. 6 comma 1 (socio imprenditore) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo apposito facsimile. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
- Per acquisire la qualifica di socio sostenitore (art. 6 comma 2) e di socio aderente (art. 6 comma 3) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa fissando, nel caso dei soci aderenti, anche modalità e condizioni contributive.
- Contro la delibera del Consiglio è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
- Contro la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio.
- L’adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Federazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per quello successivo.
- L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C., o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede operativa di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
- Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
- Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, su delibera del Consiglio, promuove la costituzione di Sindacati Territoriali ove non ancora esistenti in quei territori ove presenti imprese ed operatori del settore. Inoltre, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei propri livelli organizzativi, promuove la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.
- I Sindacati territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, del presente Statuto, consegnano a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, ed all’Organizzazione territoriale di carattere generale confederale competente, l’elenco nominativo delle imprese e degli operatori rappresentati.
- I soci sono tenuti a corrispondere a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
- La posizione di socio ai diversi livelli del sistema associativo di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
- Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
- Il Presidente di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, sentito il Comitato di Presidenza, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
Art. 8
NOMINA DI UN DELEGATO
- Il Presidente di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
- a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
- I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
- II) carenze organizzative e/o amministrative;
III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i princìpi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
- IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di “FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
- Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell’Associazione interessata.
- La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
- Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
- Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.
- Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.
Art. 9
COMMISSARIAMENTO
- Il Presidente di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” può nominare un Commissario nei seguenti casi:
- a) qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 8 del presente Statuto;
- b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
- c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto;
- d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
- Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
- La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio Nazionale utile, a cura del Presidente.
- Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all’Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
- I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio Nazionale, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.
- Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
- a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell’art. 26, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
- b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto.
- Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
- La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
– in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
– ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
- In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l’obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del livello del sistema interessato.
Art. 10
DECADENZA E RECESSO
- La qualità di socio di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si perde:
- a) per lo scioglimento di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;
- b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all’articolo 7, comma 7;
- c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;
- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
- f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.
Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza.
- La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
- Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
- Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al comma 3, il socio escluso può fare ricorso per iscritto al Collegio dei Probiviri. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
Art. 11
SANZIONI
- Le sanzioni applicabili dal Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia e dalla Confederazione, sono:
- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.
La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali.
Art. 12
COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI
- I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono operatori che fanno parte del sistema associativo di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale. Per quanto riguarda i membri elettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, gli stessi possono essere eletti anche al di fuori degli operatori che fanno parte del sistema associativo di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell’impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.
- Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio-Imprese per l’Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
- La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
- La delibera di decadenza di cui al comma 4 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
- Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 5, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
- I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
Art. 13
INCOMPATIBILITA’
- Presso “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
- L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
- Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Art. 14
DURATA
- Presso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni.
- Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Art. 15
RIELEGGIBILITA’ DEL PRESIDENTE
- 1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
- Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
Art. 16
ORGANI
Sono Organi della Federazione:
- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.
Art. 17
ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE
- L’Assemblea, organo supremo di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, è composta:
- a) dai legali rappresentanti dei Sindacati provinciali di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) in regola con il versamento dei contributi alla Federazione;
- b) dai delegati rappresentanti delle imprese del settore di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b) in regola con il versamento dei contributi alla Federazione;
- E’ rappresentante legale dei Sindacati provinciali il Presidente del Sindacato stesso. Ciascun Sindacato provinciale è rappresentato in Assemblea dal suo Presidente. Qualora il Presidente fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare da un membro del proprio Consiglio o da un altro socio effettivo della Federazione appositamente delegato per iscritto.
- Ciascun socio effettivo di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b) (socio imprenditore), è rappresentato in Assemblea dal dal delegato rappresentante del proprio territorio. Il delegato impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro delegato della Federazione appositamente delegato per iscritto.
- Ciascuna persona che interviene in assemblea non può portare più di cinque deleghe.
- Partecipano di diritto all’Assemblea anche il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di cui all’art. 31 del presente Statuto e il Rappresentante dei Soci sostenitori.
Art. 18
ASSEMBLEA: CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA
- Ciascun Presidente di Sindacato provinciale, o suo delegato, in qualità di socio effettivo ha diritto a un numero complessivo di voti così composto:
- a) sul numero dei soci contrin: 1 voto per ogni 20 soci contrin e frazione in regola col pagamento delle quote;
- b) sul numero degli iscritti al Sindacato provinciale: 2 voti per ogni 20 iscritti, o frazione, solo se il Sindacato provinciale è in regola con il versamento alla Federazione dei contributi di cui all’art. 6 comma 6.
- Il numero dei voti assegnati complessivamente ai delegati dei soci imprenditori delle provincie non costituite in sindacato non potrà superare comunque il 30% del totale dei voti, mentre il numero dei voti assegnati a ciascun Sindacato provinciale non potrà superare comunque il 25% del totale dei voti. Il limite del 30% non è applicabile nel caso in cui tutte le provincie presentano un sindacato iscritto alla Federazione.
- Per la certificazione del numero dei soci contrin, faranno fede gli elenchi del Contributo Integrativo annuale (CONTRIN) forniti dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia.
- Per la certificazione del numero di operatori iscritti al Sindacato provinciale è necessario produrre copia delle ricevute di versamento della quota associativa da parte degli operatori riferita all’anno in corso e quello precedente.
- I soci effettivi di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) (soci imprenditori), in regola con il versamento dei contributi sociali di cui all’art. 6 comma 6, hanno diritto di voto nella misura di un voto per socio nella riunione di nomina del delegato territoriale che partecipa all’Assemblea. Ogni delegato territoriale, a sua volta, ha diritto nell’Assemblea ad un numero di voti così determinato:
- sul numero dei soci contrin nella provincia non costituita in sindacato: 1 voto per ogni 20 soci imprenditori contrin e frazione in regola col pagamento delle quote;
- sul numero degli iscritti nella provincia non costituita in sindacato: 2 voti per ogni 20 iscritti in qualità di soci imprenditori, o frazione, solo se l’iscritto è in regola con il versamento alla Federazione dei contributi di cui all’art. 6 comma 6.
- Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ha diritto di voto nella misura di un voto.
Art. 19
ASSEMBLEA: MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
- Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
- In seduta ordinaria l’Assemblea è convocata una volta l’anno mediante lettera raccomandata, P.E.C. o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’aduna In caso di urgenza l’Assemblea può convocata 8 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
- L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, le modalità di svolgimento, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
- L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell’Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
- Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l’Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma, P.E.C. o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura con preavviso di almeno cinque giorni.
- L’Assemblea elettiva nomina nel proprio seno il Presidente tre o cinque scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea medesima.
- La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie, per il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia, per lo scioglimento della Federazione, ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l’Assemblea che dispongano di almeno il 50% dei voti attribuibili.
Art. 20
ASSEMBLEA: VALIDITA’
- Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nel calcolo dei voti non si contano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
- Per le modifiche statutarie è necessario, comunque, il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuibili in prima convocazione e di almeno il trenta per cento dei voti attribuibili in seconda convocazione.
- Il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza di almeno il 30% dei suoi componenti e che rappresenti non meno del 30% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. o P.E.C.. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
- Per lo scioglimento di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
- Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso da quello proposto dal Presidente, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
- Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.
Art. 21
ASSEMBLEA: COMPETENZE
- L’Assemblea dei soci effettivi in seduta ordinaria:
- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale per la Federazione;
- b) elegge, tra i suoi componenti, 16 (sedici) membri del Consiglio, di cui 13 (tredici) scelti tra i rappresentanti legali dei Sindacati provinciali aderenti e 3 (tre) scelti tra i soci imprenditori; per l’elezione si procede con due votazioni separate: i legali rappresentanti dei Sindacati provinciali eleggeranno nel proprio seno 13 (tredici) consiglieri; i soci imprenditori, tramite i propri delegati territoriali, eleggeranno nel proprio seno 3 (tre) consiglieri;
- c) elegge 3 (tre) membri componenti il collegio dei Revisori dei conti;
- d) elegge 3 (tre) tre membri componenti il Collegio dei Probiviri;
- e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- f) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi o altri, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
- L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- a) le modifiche al presente Statuto;
- b) il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia;
- c) lo scioglimento della Federazione;
- d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si impegna alla certificazione dell’ultimo Rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà, se un candidato alla carica di Presidente della Federazione lo richiede, con il supporto formale di almeno il 30% dei componenti l’Assemblea, in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Art. 22
CONSIGLIO: COMPOSIZIONE
- Il Consiglio della Federazione è composto dai 16 (sedici) membri eletti dall’Assemblea, dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, nonché da un numero fino a 4 consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio stesso. In caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti nella rispettiva lista.
- In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio Nazionale decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.
Art. 23
CONSIGLIO: COMPETENZE
- Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:
- a) determina le linee d’azione di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- b) elegge al proprio interno il Presidente;
- c) nomina, al proprio interno e su proposta del Presidente, fino a 3 (tre) Vice Presidenti; uno dei 3 (tre) Vice Presidenti, su proposta del Presidente, è nominato come Vicario;
- d) può cooptare fino a quattro ulteriori consiglieri proposti dal Presidente e scelti anche al di fuori dall’Assemblea;
- e) nomina e revoca, su proposta del Presidente, un Direttore scelto al di fuori dell’Assemblea e del Consiglio;
- f) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del presente Statuto;
- g) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Nazionale, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- h) in presenza di imprese ed operatori del settore, delibera la promozione di costituzione dei Sindacati Territoriali ove non ancora esistenti;
- i) approva e modifica i regolamenti interni compreso il codice di etica commerciale;
- j) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- k) dichiara la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;
- l) nomina il Direttore responsabile dell’organo di stampa della Federazione stabilendone le direttive e gli emolumenti e nomina i componenti del comitato di redazione;
- m) nomina i componenti delle commissioni di indirizzo e i relativi responsabili;
- n) assume i provvedimenti inerenti all’assunzione o al licenziamento del personale dirigente e il conseguente trattamento giuridico-economico;
- o) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- p) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- s) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- t) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- u) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- v) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti al Comitato di Presidenza;
- w) nomina l’eventuale commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 4, lettera a-bis);
- x) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;
- y) stabilisce la sede o le sedi operative della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;
- z) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
Art. 24
CONSIGLIO: MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
- Il Consiglio è convocato dal Presidente di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, che lo presiede, di norma due volte all’anno e comunque tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
- L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, le modalità di svolgimento, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
- La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata, P.E.C. o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, P.E.C. o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura con preavviso di almeno 5 giorni.
- Il Consiglio è validamente riunito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
- Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.
Art. 25
COMITATO DI PRESIDENZA
- Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dal Presidente Giovani Imprenditori di Federmobili.
- Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
- Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo lettera raccomandata, E.C. o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, inviato a ciascuno componente e recante l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell’Ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni a mezzo P.E.C. o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura.
- Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
- Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
- Il Comitato di Presidenza:
- a) provvede all’attuazione delle delibere consiliari;
- b) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli organi competenti;
- c) adotta ogni provvedimento inerente l’ordinaria amministrazione;
- d) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione utile;
- e) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza e delegare alcune sue competenze ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore, anche disgiuntamente, conferendo nell’ambito di detti incarichi e deleghe anche i poteri di firma.
Art. 26
PRESIDENTE
- Il Presidente di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia:
- a) rappresenta Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ad ogni effetto di legge e statutario;
- b) ha potere di firma, che può delegare;
- c) viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
- In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza. In caso di mancata nomina di un Vice Presidente Vicario, le funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano.
- Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza politica di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- b) ha la gestione ordinaria di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- c) propone al Consiglio la nomina dei Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- d) propone al Consiglio la nomina dei Delegati Regionali;
- e) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
- f) propone al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore;
- g) su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici, il trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso ad eccezione del personale Dirigente;
- h) vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- i) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
- j) nomina il Commissario di cui all’art. 9;
- k) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Comitato di Presidenza, specificandone gli eventuali limiti;
- l) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio e del Comitato di Presidenza;
- m) redige la relazione politico-finanziaria da presentare al Consiglio e alla Assemblea;
- n) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- o) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- p) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
- q) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
- r) sentito il Comitato di Presidenza, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- s) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto e può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell’interesse della Federazione.
Art. 27
REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi, eletti dall’Assemblea anche fra non soci; i membri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
- Il Collegio dei revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
- In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare al proprio interno un Presidente¸ che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
- Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
- Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Federazione.
Art. 28
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il sistema di garanzia statutario di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi.
- La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
- Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
- Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
- Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
- Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”:
- a) delibera sulle controversie tra i soci di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione.
- b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
- Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
Art. 29
ARBITRATO
- Le controversie tra soci e “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.
- Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
- Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
- Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 30
DIRETTORE
- Il Direttore di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
- Il Direttore:
- sovrintende all’esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
- è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
- coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, assicurando il loro buon funzionamento;
- coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- propone al Presidente l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
- L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.
Art. 31
CONSIGLI REGIONALI
- Nell’ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” possono essere costituiti i Consigli Regionali di “FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, con il compito di armonizzare e coordinare l’attività di interesse regionale svolta dai Sindacati territoriali e/o dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto.
- I Consigli Regionali di “FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono costituiti dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali e/o dai Delegati di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del presente Statuto, operanti nella medesima Regione e da un Delegato Regionale nominato, su indicazione del Presidente, dal Consiglio.
- Ciascun Consiglio Regionale costituito predispone un proprio Regolamento, che sottopone ad approvazione del Consiglio Nazionale di “FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
- Ciascun Consiglio Regionale costituito:
- elegge, al proprio interno, il Presidente Regionale, che può rappresentare il Consiglio Regionale nelle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio di “FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italia” tematiche inerenti provvedimenti ed iniziative regionali di interesse categoriale;
- esprime pareri al Consiglio di “FEDERMOBILI – Confcommercio-Imprese per l’Italia” sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse categoriale.
Art. 32
FONDO COMUNE
- Il Fondo comune di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” è costituito da:
- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
a-ter) apposito “Contributo di adesione contrattuale” ed altri similari contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 4, lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” a norma dell’art. 12 comma 7 dello Statuto Confederale;
- b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
- c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell’Associazione Nazionale e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Associazione Nazionale;
- f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi dell’Associazione;
- g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
- h) ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
- “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
- E’ fatto divieto a “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
- In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.
Art. 33
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 34
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 35
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI FEDERMOBILI (GIF)
- E’ istituito il gruppo Giovani Imprenditori di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
- Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio, determina il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del gruppo in analogia agli organi della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
- Scopo del gruppo è quello di concorrere per i particolari profili dell’imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e alla efficacia propositiva della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia. A tale scopo il gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi della Federazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, di intesa con gli organi competenti della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Art. 36
DISPOSIZIONI VARIE
- Le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza possono svolgersi, oltre che in riunione personale, anche per audio/videoconferenza sonora o mista a condizione:
- a) che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
- b) che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi video collegati ove possano accedere i partecipanti;
- c) che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
- d) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Verificandosi tali requisiti l’Assemblea e il Consiglio si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, relativamente all’Assemblea e qualora richiesto, il Notaio, unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona.
Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.
Art. 37
RINVIO
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto Confederale in quanto compatibili e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
Art. 38
NORMA TRANSITORIA
L’efficacia della disposizione di cui all’art. 21, comma 1 lettera b) decorre dalla prima elezione successiva all’approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell’assemblea straordinaria del 16 Dicembre 2024.
F.to Stefano Calzavara Presidente
F.to Alessandro Alippi Notaio
