STATUTO FEDERMOBILI – CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE, IDENTITA’ ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

  1. La “Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento FEDERMOBILI – CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”, o in breve denominata “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di seguito anche solo Federazione, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore.
  2. Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
  3. Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da Confcommercio-Imprese per l’Italia, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore della distribuzione di mobili e arredamento, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
  4. Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
  5. La Federazione non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti internazionali in armonia con i propri scopi sociali, subordinatamente al parere favorevole di Confcommercio Imprese per l’Italia.

 

Art. 2 – SEDE E DURATA

La Federazione ha sede legale in Roma, P.zza G.G. Belli 2; sede operativa e Direzione in Milano, C.so Venezia 51. La sua durata è illimitata.

 

Art. 3 – PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

  1. La Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell’associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;

c) la responsabilità verso le Componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;

d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Confcommercio – Imprese per l’Italia propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà, fra le Componenti associative, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l’eguaglianza fra le Componenti associative e fra le imprese aderenti e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

j) l’europeismo, quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;

k) Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

 

Art. 4 – SCOPI E FUNZIONI

Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia:

a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all’art. 1 comma 3 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;

b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio e attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza, sotto qualunque forma giuridica, diretta o indiretta, alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i servizi e le attività possono consistere in:

servizi organizzativi, assistenziali, promozionali, di informazione e formazione, amministrativi ed in genere lo svolgimento di attività volte a favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese e degli operatori del settore dei mobili, arredamento, complementi e articoli per la casa;

edizione e diffusione di pubblicazioni e periodici in genere, anche a mezzo di supporti magnetici e strumenti informatici, inerenti il settore dei mobili, arredamento, complementi e articoli per la casa, con espressa esclusione della edizione di quotidiani;

studi di organizzazione delle vendite e delle tecniche di distribuzione;

organizzazione e realizzazione di mostre, fiere, convegni, dibatti, studi di mercato, corsi e seminari di formazione e informazione sulle tecniche commerciali e gestionali e su altre materie di specifico interesse per le imprese e gli operatori del settore;

c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;

d) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;

g) favorisce, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l’Italia, partecipa alla contrattazione collettiva categoriale e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite dalla Confederazione. Tali contratti o accordi sono negoziati con l’assistenza dei competenti uffici confederali, firmati congiuntamente alla Confederazione su conforme parere del Consiglio confederale;

i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da Confcommercio-Imprese per l’Italia per il settore di competenza;

j) assiste e rappresenta gli associati nella promozione di ogni intesa od accordo di carattere economico o finanziario;

k) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;

l) nel rispetto dei princìpi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con Confcommercio-Imprese per l’Italia e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;

m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

 

Art. 5 – RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

  1. Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si impegna altresì ad accettare:
  2. le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l’Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
  3. le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

III. il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di Confcommercio-Imprese per l’Italia;

  1. le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione Confcommercio-Imprese per l’Italia e/o del relativo logo confederale.

 

Art. 6 – ADESIONE E INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI

  1. Possono aderire alla Federazione in qualità di soci effettivi:

a) I Sindacati territoriali di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, costituiti o comunque operanti nell’ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti alla Confcommercio-Imprese per l’Italia e rappresentativi delle imprese e degli operatori di cui all’articolo 1 comma 3 del presente Statuto.

b) Le imprese e gli operatori di cui all’articolo 1 comma 3 che abbiano aderito al Codice di Etica Commerciale (nel seguito definito per brevità “codice etico”) adottato all’uopo dal Consiglio (nel seguito definiti anche “soci imprenditori”).

Possono aderire alla Federazione in qualità di soci sostenitori anche le altre imprese nonché operatori del settore.

Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dal Comitato di Presidenza, Sindacati territoriali autonomi, Organizzazioni, Istituzioni ed Enti anche sotto forma di società che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione.

Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

I soci, effettivi, sostenitori o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Ciascun operatore che entra a far parte di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4, l’adesione a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

Al fine di realizzare un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

 

Art. 7 – ADESIONE: MODALITA’ E CONDIZIONI

  1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo di cui alla lettera a) dell’art. 6 comma 1 (Sindacati territoriali) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente del Sindacato richiedente. Sulla domanda delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
  2. Per acquisire la qualifica di socio effettivo di cui alla lettera b) dell’art. 6 comma 1 (socio imprenditore) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo apposito facsimile, allegando il codice. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.
  3. Per acquisire la qualifica di socio sostenitore (art. 6 comma 2) e di socio aderente (art. 6 comma 3) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa fissando, nel caso dei soci aderenti, anche modalità e condizioni contributive.
  4. Contro la delibera del Consiglio è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
  5. Contro la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio.
  6. L’adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Federazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per quello successivo.
  7. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede operativa di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
  8. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
  9. Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei propri livelli organizzativi, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.
  10. I Sindacati territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, del presente Statuto, consegnano a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, ed all’Organizzazione territoriale di carattere generale confederale competente, l’elenco nominativo delle imprese e degli operatori rappresentati.
  11. I soci sono tenuti a corrispondere a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.
  12. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
  13. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
  14. Il Presidente di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, sentito il Comitato di Presidenza, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

 

Art. 8 – NOMINA DI UN DELEGATO

  1. Il Presidente di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
  2. a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
  3. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
  4. carenze organizzative e/o amministrative;
  5. violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i princìpi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
  6. mancato rispetto dei deliberati di Organi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;
  7. b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
  8. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo Federmobili interessati siano Sindacati costituiti o comunque operanti nell’ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti a Confcommercio-Imprese per l’Italia, la nomina di un Delegato è richiesta dalla Federazione, attraverso delibera presidenziale, alla Organizzazione territoriale di carattere generale interessata;
  9. Il Presidente Nazionale può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell’Associazione interessata.
  10. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
  11. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
  12. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.
  13. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

 

Art. 9 – DECADENZA E RECESSO

  1. La qualità di socio di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si perde:

a) per lo scioglimento di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;

b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all’articolo 7, comma 7;

c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;

d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza.

  1. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
  2. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
  3. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al comma 3, il socio escluso può fare ricorso per iscritto al Collegio dei Probiviri. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
  4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 10 – SANZIONI

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia e dalla Confederazione, sono:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) la decadenza.

La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l’automatica sospensione dell’esercizio dei diritti sociali.

 

Art. 11 – COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

  1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono operatori che fanno parte del sistema associativo di “Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
  2. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell’impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.
  3. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio-Imprese per l’Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
  4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
  5. La delibera di decadenza di cui al comma 4 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
  6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 5, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
  7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 12 – INCOMPATIBILITA’

  1. Presso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

Attraverso delibera motivata del Consiglio esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al presente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

  1. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
  2. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.

 

Art. 13 – DURATA

  1. Presso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni.
  2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

Art. 14 – RIELEGGIBILITA’ DEL PRESIDENTE

Presso Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

L’efficacia della disposizione di cui al precedente capoverso decorre dalla prima elezione successiva all’approvazione del presente Statuto avvenuta in occasione dell’assemblea del 30 marzo 2015.

 

Art. 15 – ORGANI

Sono Organi della Federazione:

a) l’Assemblea dei soci effettivi;

b) l’Assemblea dei Soci Sostenitori;

c) il Consiglio;

d) il Comitato di Presidenza

e) il Presidente;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: COMPOSIZIONE

  1. L’Assemblea dei soci effettivi, organo supremo di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, è composta:
  2. a) dai legali rappresentanti dei Sindacati provinciali di cui all’art. 6 comma 1 lettera a);
  3. b) dai legali rappresentanti degli operatori di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b) in regola con il versamento dei contributi alla Federazione.
  4. E’ rappresentante legale dei Sindacati provinciali il Presidente del Sindacato stesso. Ciascun Sindacato provinciale è rappresentato in Assemblea dal suo Presidente. Qualora il Presidente fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare da un membro del proprio Consiglio o da un altro socio effettivo della Federazione appositamente delegato per iscritto.
  5. Ciascun socio effettivo di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b) (socio imprenditore), è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante. Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio effettivo della Federazione appositamente delegato per iscritto.
  6. Ciascuna persona che interviene in assemblea non può portare più di cinque deleghe.
  7. Partecipano di diritto all’Assemblea anche il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di cui all’art. 31 del presente Statuto e il Rappresentante dei Soci sostenitori.

 

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA

  1. Ciascun Presidente di Sindacato provinciale, o suo delegato, in qualità di socio effettivo ha diritto a un numero complessivo di voti così composto:
  2. a) sul numero dei soci contrin: 1 voto per ogni 20 soci contrin e frazione;
  3. b) sul numero degli iscritti al Sindacato provinciale: 2 voti per ogni 20 iscritti, o frazione, solo se il Sindacato provinciale è in regola con il versamento alla Federazione dei contributi di cui all’art. 6 comma 6.
  4. Il numero dei voti assegnati complessivamente ai Sindacati provinciali non potrà superare comunque il 50% del totale dei voti, mentre il numero dei voti assegnati a ciascun Sindacato provinciale non potrà superare comunque il 25% del totale dei voti.
  5. Per la certificazione del numero dei soci contrin, faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo (CONTRIN) forniti dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia.
  6. Per la certificazione del numero di operatori iscritti al Sindacato provinciale è necessario produrre copia delle ricevute di versamento della quota associativa da parte degli operatori riferita all’anno in corso.
  7. I soci effettivi di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) (soci imprenditori), in regola con il versamento dei contributi sociali di cui all’art. 6 comma 6, hanno diritto di voto nella misura di un voto per socio.
  8. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Rappresentante dei soci sostenitori hanno diritto di voto nella misura di un voto ciascuno.

 

Art. 18 – ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

  1. Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
  2. In seduta ordinaria l’Assemblea è convocata una volta l’anno mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura da spedire almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
  4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell’Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
  5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l’Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  6. In caso di Urgenza, l’Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno cinque giorni.
  7. L’Assemblea elettiva nomina nel proprio seno il Presidente tre o cinque scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea medesima.
  8. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie, per il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia e per lo scioglimento della Federazione ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l’Assemblea che dispongano di almeno il 25% dei voti attribuibili.

 

Art. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: VALIDITA’

  1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nel calcolo dei voti non si contano gli astenuti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
  3. Per le modifiche statutarie è necessario comunque il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuibili in prima convocazione e di almeno il trenta per cento dei voti attribuibili in seconda convocazione.
  4. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza di almeno il 30% dei suoi componenti e che rappresenti non meno del 30% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
  5. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni – scrutinio segreto o scrutinio palese – salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso da quello proposto dal Presidente, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Le votazioni in genere avvengono sempre a scrutinio segreto.
  6. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.

 

Art. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: COMPETENZE

  1. L’Assemblea dei soci effettivi in seduta ordinaria:

a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale per la Federazione;

b) elegge, tra i suoi componenti, 15 membri del Consiglio (il numero di 15 sale a 16 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell’Assemblea dei soci sostenitori) di cui 8 scelti tra i rappresentanti legali dei Sindacati provinciali aderenti e 7 scelti tra i soci imprenditori (il numero di 7 sale a 8 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell’Assemblea dei soci sostenitori); per l’elezione si procede con due votazioni separate: i legali rappresentanti dei Sindacati provinciali eleggeranno nel proprio seno 8 consiglieri; i soci imprenditori eleggeranno nel proprio seno 7 consiglieri (8 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell’assemblea dei soci sostenitori);

c) elegge quattro membri componenti il collegio dei Revisori dei conti;

d) elegge quattro membri componenti il Collegio dei Probiviri;

e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

f) approva, entro il primo trimestre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno corrente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

g) approva la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

h) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:

a) le modifiche al presente Statuto;

b) il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia;

c) lo scioglimento della Federazione;

d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

e) su ogni altro argomento di particolare importanza che si

  1. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

 

Art. 20 – ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI

  1. L’Assemblea dei soci sostenitori è convocata ogni anno, entro il 31 dicembre, dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
  2. L’Assemblea è formata dai legali rappresentanti dei soci sostenitori, in regola con il versamento dei contributi alla Federazione, i quali possono farsi rappresentare con delega scritta da altro socio sostenitore. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di cinque deleghe oltre alla propria.
  3. L’Assemblea dei soci sostenitori è presieduta dal Presidente della Federazione.
  4. Svolge la mansione di segreteria dell’Assemblea dei soci sostenitori il Direttore della Federazione o, su sua delega, un collaboratore o dipendente della Federazione.
  5. L’Assemblea dei soci sostenitori esprime parere consultivo sui programmi della Federazione.
  6. L’Assemblea dei soci sostenitori nomina nel proprio seno un rappresentante, il quale parteciperà con diritto di voto all’Assemblea dei soci effettivi e al Consiglio.

 

Art. 21 – CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

  1. Il Consiglio della Federazione è composto dai 15 membri eletti dall’Assemblea dei soci effettivi (il numero di 15 sale a 16 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell’Assemblea dei soci sostenitori), dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, dal Rappresentante dei soci sostenitori, nonché da un numero fino a 4 consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio stesso. In caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti nella rispettiva lista, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente del gruppo soci imprenditori, nominato secondo le prescrizioni del regolamento del gruppo, e 2 membri del Consiglio Direttivo GIF.
  2. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti o il collegio dei Revisori dei conti.
  3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei conti.
  4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione.
  5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.
  6. Il Consiglio è validamente riunito quando sono presenti almeno 7 dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
  7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

 

Art. 22 – CONSIGLIO: COMPETENZE

  1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:

a) detta i criteri d’azione della Federazione;

b) nomina nel proprio seno il Presidente;

c) nomina, nel proprio seno e su proposta del Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno è scelto tra i Presidenti dei Sindacati provinciali e l’altro tra i soci imprenditori; uno dei due Vice Presidenti, su proposta del Presidente, è nominato come Vicario;

d) può cooptare fino a quattro ulteriori consiglieri scelti anche al di fuori dall’Assemblea, di cui due proposti dai Presidenti dei Sindacati provinciali aderenti e due proposti dai soci imprenditori;

e) nomina e revoca, su proposta del Presidente, un Direttore scelto al di fuori dell’Assemblea e del Consiglio;

f) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l’Italia, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Effettivi;

g) il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre alla ratifica della Assemblea dei Soci Effettivi alla prima riunione utile;

h) stabilisce la misura e le modalità di corresponsione dei contributi dovuti dai soci effettivi e dai soci sostenitori, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

i) approva e modifica i regolamenti interni compreso il codice di etica commerciale;

j) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

k) dichiara l’automatica decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;

l) nomina il Direttore responsabile dell’organo di stampa della Federazione stabilendone le direttive e gli emolumenti e nomina i componenti del comitato di redazione;

m) nomina i componenti delle commissioni di indirizzo e i relativi responsabili;

n) conferisce mandato ai soci imprenditori di organizzarsi autonomamente per perseguire obiettivi comuni attraverso azioni di carattere commerciale e attività di servizio specifiche, con la necessaria copertura finanziaria;

o) assume i provvedimenti inerenti all’assunzione o al licenziamento del personale.

 

Art. 23 – COMITATO DI PRESIDENZA

  1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai due Vice Presidenti e dal Presidente GIF.
  2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
  3. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, inviato a ciascuno componente e recante l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché dell’Ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.
  4. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
  5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
  6. Il Comitato di Presidenza:

a) provvede all’attuazione delle delibere consiliari;

b) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli organi competenti;

c) adotta ogni provvedimento inerente l’ordinaria amministrazione;

d) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione utile;

e) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza e delegare alcune sue competenze ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore, anche disgiuntamente, conferendo nell’ambito di detti incarichi e deleghe anche i poteri di firma.

 

Art. 24 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia:

a) rappresenta Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ad ogni effetto di legge e statutario;

b) ha potere di firma, che può delegare;

c) viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza politica di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

b) ha la gestione ordinaria di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

c) propone al Consiglio la nomina di 2 Vice Presidenti, di cui uno Vicario. Un Vicepresidente deve essere scelto tra i Presidenti dei Sindacati Provinciali e l’altro tra i Soci Imprenditori;

d) propone al Consiglio la nomina dei Delegati Regionali;

e) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;

f) propone al Consiglio la revoca del Direttore;

g) su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;

h) vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;

i) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;

j) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Comitato di Presidenza, specificandone gli eventuali limiti;

k) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio e del Comitato di Presidenza;

l) redige la relazione politico-finanziaria da presentare al Consiglio e alla Assemblea;

m) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, nominando avvocati e procuratori alle liti;

n) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

o) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

p) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e del Comitato di Presidenza, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;

q) sentita il Comitato di Presidenza, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto e può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell’interesse della Federazione.

 

Art. 25 – REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, eletti dall’Assemblea anche fra non soci; i membri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
  3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente¸ che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
  4. Il collegio predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
  5. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Federazione.

 

Art. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui uno iscritto all’albo degli avvocati, eletti dall’Assemblea. Durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
  2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno della Federazione.
  3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
  4. Al collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
  5. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto a decidere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o dal presente Statuto.

 

Art. 27 – DIRETTORE

  1. Il Direttore di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

Il Direttore:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;

b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, assicurando il loro buon funzionamento;

e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;

f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio;

g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei livelli del sistema associativo;

i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;

j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Consiglio, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

Art. 28 – PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

  1. Il Patrimonio di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia, è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;

b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

a) le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

b) i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

c) le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;

d) ogni bene lasciato in eredità o legato;

e) ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

f) ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia;

g) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

E’ fatto divieto a Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

 

Art. 29 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 30 – SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.
  2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23712/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 31 – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI FEDERMOBILI (GIF)

  1. E’ istituito il gruppo Giovani Imprenditori di Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
  2. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio, determina il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del gruppo in analogia agli organi della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.
  3. Scopo del gruppo è quello di concorrere per i particolari profili dell’imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e alla efficacia propositiva della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia. A tale scopo il gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi della Federazione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, di intesa con gli organi competenti della Federmobili – Confcommercio-Imprese per l’Italia.

 

Art. 32 – COMITATI REGIONALI

  1. Nell’ambito delle Unioni regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi aderenti alla Confcommercio potranno essere istituiti Comitati di coordinamento regionale costituiti dai Presidenti dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione ed operanti nella medesima regione.
  2. Tali Comitati avranno il compito di armonizzare e coordinare l’attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali.
  3. Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento regionale sarà regolato tenendo conto delle norme delle unioni regionali aderenti alla Confcommercio, presso le quali detti Comitati saranno costituiti.

 

Art. 33 – DISPOSIZIONI VARIE

  1. Le riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza possono svolgersi, oltre che in riunione personale, anche per audio/videoconferenza sonora a condizione:
  2. a) che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
  3. b) che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi video collegati ove possano accedere i partecipanti;
  4. c) che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
  5. d) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  6. e) che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell’adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Art. 34 – RINVIO

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto Confederale in quanto compatibili e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

F.to Mauro Mamoli

F.to Matteo Farassino NOTAIO