Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte dal decreto Rilancio, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In data 8 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, la circolare n. 24/E, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti circa l’ambito applicativo del Superbonus, e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 283847/2020, con il quale è stata approvata la Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione.
Di seguito, si illustrano i chiarimenti di maggiore interesse.
Ambito soggettivo di applicazione
Il Decreto Rilancio individua tra i destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
Nella circolare n. 24, viene chiarito che sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, ossia coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, nonché i conviventi di fatto, sempre che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
Per fruire del Superbonus, inoltre, non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari». Di conseguenza, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini. In tal caso, la detrazione spetta in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Ambito oggettivo di applicazione: altre spese ammissibili
Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese accessorie:
Come fruire dell’opzione alternativa
L’art. 121 del decreto Rilancio ha, come già detto, riconosciuto ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 283847/2020, sono state definite le modalità relative all’esercizio dell’opzione.
In specie, è stato stabilito che l’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio, deve essere inviata dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta.
In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Adempimenti necessari ai fini del Superbonus
Anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
In particolare, ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA, nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (8 per cento).
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, è necessario anche ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
Ai fini del Superbonus, nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, è necessario ottenere anche l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In specie, è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
0005485-2020 All.3 – Opzione-mod
0005485-2020 All.2 – Provv. artt. 119-121 DL Rilancio 08.08.2020