5 PUNTI PER CAPIRE COSA SI PUO’ FARE
PREMESSA IMPORTANTE:
FEDERMOBILI è l’associazione di Categoria che rappresenta la Distribuzione Tradizionale di Arredamento.
La Grande Distribuzione Organizzata del mobile non rientra tra i nostri associati né rappresentati. La GDO ha organizzazione, servizio ai clienti, contratti di lavoro e accordi sindacali diversi da quella dei negozi di arredamento e segue regole e indicazioni che differiscono dalle nostre.
1 – Consegne e montaggi
Il DPCM del 26 Aprile ha prorogato la sospensione delle attività di commercio al dettaglio la cui apertura è stata annunciata per il 18 Maggio. Con il medesimo decreto è stato fornito un allegato nel quale vengono dettagliate le attività che potranno, invece, riprendere ad operare con l’inizio della prossima settimana.
Le attività sono state esplicitate secondo i Codici Ateco di appartenenza.
Il codice 47.59.10 NON rientra tra quelli presenti nell’allegato, quindi i negozi di arredamento potranno riaprire completamente la loro attività dal 18 Maggio 2020 (salvo diverse indicazioni future).
I codici inseriti nel citato allegato, che sono di interesse per la nostra categoria, risultano essere due e vanno intesi completi di tutti i loro sottocodici:
43 – lavori di costruzione specializzati
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Il sottocodice Ateco 43.32.02, prevede:
- installazione di porte (ESCLUSE quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali
- installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili
- completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera
Chi, nella registrazione della propria attività, ha inserito il codice 43.32 dal 4 Maggio 2020 può riprendere l’attività di consegna e montaggio.
Il sottocodice Ateco 49.42.00, prevede:
- servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia
In questo caso se, nella registrazione della propria attività, è inserito il codice 49.42.00 l’attività di trasloco è concessa anche al negozio. Poiché l’attività di trasloco realizzata da un negozio di arredamento verosimilmente riguarda la movimentazione di merci che sono anche oggetto di una compravendita, in questi casi è possibile provvedere alla consegna e al montaggio dei mobili eventualmente acquistati dal cliente in occasione del trasloco.
- che è comunque possibile avvalersi di operatori esterni all’azienda (trasportatore/installatore) in possesso dei codici ateco autorizzati.
- che è possibile aggiornare i codici Ateco con comunicazione all’Agenzia delle Entrate e comunicazione alla Camera di Comercio (basta chiedere al commercialista). La procedura è rapida e i costi prevedono 30€ per i diritti di segreteria ai quali si aggiungono le imposte di bollo che variano da territorio a territorio.
- che grazie all’accoglimento da parte del MISE della richiesta di modifica di una FAQ avanzata il 30 aprile da Federmobili e FederlegnoArredo è comunque possibile procedere con la consegna e il montaggio dei mobili venduti in negozio prima del lockdown, a prescindere dal codice ateco dichiarato. Vedi comunciazione Federmbili
Precisiamo che nel citato codice ATECO 31 NON è menzionata, né prevista, la posa in opera o il montaggio dei mobili. Quest’ultima, anche sul sito dei codici ateco, viene rimandata al codice 43.32.
2 – Accesso in Azienda, magazzini, ricezione e consegna merci
- Con riferimento alle attività produttive sospese, di cui alla normativa emergenziale COVID-19, il DPCM 10 aprile 2020 (e confermata nel DPCM 26 Aprile), ha aggiunto alcune novità al regime di deroghe già esistenti. In particolare, previa comunicazione al Prefetto di competenza, ai sensi della sopra citata disposizione, a far data dal 14 aprile 2020:
- è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente, o terzi delegati, per l’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- Le attività di cui sopra dovranno obbligatoriamente svolgersi nello stretto rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui allo stesso DPCM 10 aprile 2020 (che consolida ed abroga i precedenti DPCM 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020), nonché di tutta la normativa applicabile in materia, e del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
- La comunicazione, dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC (il fac simile è scaricabile dal nostro sito). Per quanto riguarda la provincia di Milano è necessario effettuare la comunicazione alla Prefettura tramite il portale dedicato (per Milano e provincia non sono più ammesse comunicazioni via PEC).
Vi invitiamo a verificare presso la Prefettura della vostra provincia eventuali servizi di invio telematico o portali dedicati.
Consigliamo di fornire ai dipendenti (che devono comunque compilare il modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno evidenziando la “comprovata esigenza lavorativa”) e agli autotrasportatori una copia della comunicazione trasmessa al Prefetto ai sensi di legge, in modo tale da poterla esibire in occasione degli eventuali controlli dell’Autorità durante il percorso di lavoro. - Le consegne ed i montaggi, comunque, devono essere concordati tra la parte venditrice e la parte acquirente. Quest’ultima potrebbe non voler ricevere persone estranee nell’abitazione, così come il negoziante può avere deciso, attenendosi alle misure più restrittive contenute nel decreto, di sospendere le consegne per salvaguardare la salute del proprio personale e della clientela.
Precisiamo, infine, che Federmobili, essendo un’associazione di categoria, ha la facoltà di informare, nella maniera più completa possibile con le notizie a disposizione, e consigliare comportamenti virtuosi e rispettosi delle disposizioni vigenti ma non ha poteri né autorità per permettere o vietare attività di alcun genere.
3 – Accesso alle case dei clienti
Per quanto riguarda i montaggi e l’accesso alle case dei clienti non è stato specificato nulla.
Federmobili ha predisposto un Vademencum, scaricabile qui.
In considerazione di questa prima finestra di attività e in vista della ripartenza a pieno regime nei modi e nei tempi che le competenti autorità indicheranno, ci si dovrà occupare di come ripensare la fase di montaggio e installazione di mobili presso l’abitazione del cliente, dove, di solito, non sono presenti le figure professionali preposte al coordinamento delle misure di sicurezza, alle quali compete la definizione dei presidi sanitari minimi necessari.
Federmobili, in collaborazione con CNA, mette a disposizione delle linee guida che intendono offrire uno schema di lavoro per adottare le misure minime di protezione sanitaria nei confronti del contagio, in attesa che vengano emanati precisi provvedimenti da parte delle autorità, per la gestione di piccoli cantieri temporanei presso le abitazioni dei clienti.
A tali linee guida ci si potrà ispirare anche per organizzare i sopralluoghi nelle abitazioni private in fase prevendita.
Il già citato “protocollo sottoscritto il 14 Marzo” recita: “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.”
Dalle informazioni in nostro possesso, gli artigiani che durante il lockdown effettuano interventi presso le abitazioni private (idraulici, elettricisti, assistenze per guasti elettrodomestici, ecc.) utilizzano come DPI mascherina, guanti e igienizzante per le mani.
Invitiamo comunque tutti gli operatori interessati a contattare le autorità locali (Questura, Prefettura, Polizia Municipale, ecc.), prima di intraprendere qualsiasi attività.
4 – Riapertura degli spazi commerciali
Per quanto riguarda la riapertura delle attività sospese, al momento fa fede il DPCM del 26 Aprile, che proroga la sospensione delle attività fino al 18 Maggio. Si può supporre che quando potranno ripartire (Fase 2, non esistono ad oggi indicazioni di date certe), tali attività saranno, in linea generale, tenute a rispettare le medesime condizioni previste per gli esercizi commerciali che non hanno forzatamente chiuso.
Al riguardo il citato Decreto prevede:
“Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;”
Nell’allegato 5 “Misure per gli Esercizi Commerciali” si prevede:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento.
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento
- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimò di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5 – Pulizia e sanificazione
Con l’aggiornamento odierno del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra il Governo e le parti sociali”, il punto più rilevante è che è stata chiarita la portata dell’accezione “sanificazione”, che aveva portato a interpretazioni non univoche soprattutto, riferendosi ora esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020) ovvero una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero” eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate.
E’ stato inoltre precisato che nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
INFINE
Si raccomanda di verificare sempre, nei territori dove si svolgono le attività, se gli Enti Locali hanno emanato ulteriori ordinanze con indicazioni più dettagliate, restrittive o derogative rispetto a quanto previsto dal Governo su scala Nazionale
