Covid-19: la divisione in zone e le FAQ di interesse per i negozi di mobili

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:
- per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.
L’elenco completo delle FAQ è disponibile in questa pagina.
N.B.
Nelle ZONE BIANCHE non si applicano più le misure di sospensione o divieto di esercizio delle attività.
Continuano comunque ad applicarsi le misure anticontagio (distanziamento, mascherina, etc) e quelle contenute nei protocolli e linee guida.
In particolare, le linee guida per il commercio al dettaglio prevedono le seguenti regole:
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti.
- L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Zona Gialla
Sicilia
Disposizioni
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire
Le FAQ di interesse per la zona gialla
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.
Non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della zona gialla dalle ore 5.00 alle 23.00. Nel caso ci si sposti dalle 23.00 alle 5.00 o, in qualsiasi orario, verso una zona arancione o rossa, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
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Zona Arancione
Valle d’Aosta.
È vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
Disposizioni
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire;
- I clienti possono recarsi anche in comuni differenti dal proprio, purchè all’interno della stessa regione, per effettuare acquisti di beni durevoli, se nel proprio comune non ci sono appositi punti vendita o non siano necessari alle proprie esigenza
Le FAQ di interesse per la zona arancione
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 dicembre 2020.
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
Zona Rossa
Sardegna.
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Disposizioni
- I negozi di mobili non possono essere aperti al pubblico (e quindi non può essere, per alcuna ragione, consentito al pubblico l’accesso ai locali espositivi) in quanto non rientranti tra le attività di commercio al dettaglio aperte al pubblico previste nell’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021,
- E’ possibile in ogni caso accettare ordini telefonici o via internet e procedere con vendite a distanza
- E’ possibile sempre effettuare attività di trasporto e montaggio
- E’ possibile recarsi all’interno del punto vendita (per i titolari o i dipendenti) per effettuare attività di progettazione o attività amministrativa.
Le FAQ di interesse per la zona rossa
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 dicembre 2020.
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
