E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 di ieri, 8 aprile 2020 – ed entra in vigore in data odierna – il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cd. Decreto garanzie e credito”).
Il provvedimento – che offre ancora una risposta parziale alle istanze formulate dalla Confcommercio al Governo in queste settimane a sostegno del sistema imprenditoriale –
si inserisce, unitamente al recente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente all’esame del Parlamento per il consueto iter di conversione in legge, e al preannunciato
Decreto Aprile, di prossima emanazione, nel piano di azione del Governo per contrastare gli effetti economici della crisi epidemiologica sul sistema nazionale delle imprese.
Riportiamo di seguito una sintesi dei contenuti delle principali disposizioni di interesse
Fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze dell’epidemia, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Gli impegni assunti da SACE non potranno superare l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese, nonché dei lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.
Le garanzie SACE sono rilasciate alle seguenti condizioni:
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, si applica la seguente procedura:
Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
L’articolo è finalizzato ad assicurare, nella fase emergenziale, la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste in via ordinaria.
La norma tiene conto del fatto che la clientela al dettaglio non sempre è in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. Pertanto si prevede che il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (purché accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), soddisfi sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia l’efficacia probatoria dell’art. 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1- bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD).
Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell’intermediario, sia per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.
La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.
Viene stabilito che sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in commento. Analoga sospensione viene prevista per ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. In questo caso, il titolo continua ad essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.
Nell’ipotesi di difetto di provvista, invece, la sospensione varrà anche per il traente, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto, non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Il Fondo di solidarietà di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Con l’art. 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l’ammissione ai benefici del Fondo è stata estesa, per un periodo di 9 mesi, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data – un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Con la nuova disposizione, viene specificato che, ai fini di tale misura, per lavoratori autonomi si intendono i soggetti di cui all’art. 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n.
18 del 2020. Tale norma fa riferimento ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
A differenza del dettato normativo, la relazione tecnica del provvedimento esplicita invece la volontà di consentire l’accesso al fondo anche da parte di ditte individuali e artigiani. Si è già evidenziato il profilo rappresentando la necessità di un intervento correttivo.
Viene inoltre previsto che per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento, l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà prima casa, è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
Il nuovo decreto ripropone, integrandoli e modificandoli, i contenuti dell’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, per questo motivo, viene espressamente abrogato dal comma 12, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il comma 1 prevede, fino al 31 dicembre 2020, alcune misure che derogano alle vigenti disposizioni operative del Fondo, quali:
Il comma 8 dell’articolo 13 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano – a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento – della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall’art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).
Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito.
Infine il comma 9, attraverso una modifica dell’art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, eleva l’ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dagli operatori di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.
La disposizione amplia la platea dei destinatari sia del Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (cd. CIGO) e dell’Assegno Ordinario (cd. FIS) ex art. 19, D.L. n. 18/2020, sia della Cassa Integrazione in Deroga (cd. CIGD) ex art. 22, D.L. n. 18/2020, estendendo i trattamenti ivi previsti anche ai lavoratori assunti dalla data del 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Inoltre, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo delle domande di CIGD da presentare alle Regioni o alle Province Autonome.
Con l’articolo in esame, viene chiarito che l’indennità prevista dall’articolo 44 del DL. 18/2020 è riconosciuta in favore di professionisti che risultino iscritti, in via esclusiva, alle casse professionali e che non siano titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.
In via temporanea, l’Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) acquisendo con modalità telematica tutti i dati identificativi del richiedente. Resta ferma la verifica con riconoscimento diretto, a conclusione dello stato di emergenza.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che, a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, hanno subito un calo della liquidità, viene prevista -art. 18 – la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nonché i versamenti relativi all’IVA.
In particolare, la sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, inferiori a 50 milioni di euro, qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
La medesima sospensione viene prevista anche per quei soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
Il medesimo beneficio della sospensione viene riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.
Al ricorrere dei predetti requisiti, viene disposta anche la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.
I versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sopra illustrati, sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Con riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, viene prevista la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, qualora si verifichi, anche in tal caso, una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020, con riferimento, rispettivamente, agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Resta ferma l’applicazione della disciplina sulla sospensione fino al 30 aprile o al 31 maggio 2020, già prevista dai precedenti decreti (art. 8, comma 1 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 18/2020), con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all’articolo in esame.
In particolare, ricordiamo, che dalla lettura integrata delle citate disposizioni sono sospesi in favore dei soggetti in esame i termini relativi a:
I versamenti di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Analogamente, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.
La norma prevede, infine, forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali, ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi o compensi, rispetto al periodo d’imposta precedente, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro
400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il precedente decreto “Cura Italia” – decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto il non assoggettamento alle ritenute d’acconto – sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari – dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Ora, l’articolo in esame estende il predetto periodo di non assoggettamento alle ritenute d’acconto, spostando il predetto ultimo termine del 31 marzo al 31 maggio 2020
La norma modifica anche la data per l’effettuazione dei versamenti: i contribuenti, che intendono beneficiare della predetta agevolazione, devono effettuare il versamento delle ritenute d’acconto in una unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (e non più entro il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, viene prevista la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti, utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Nello specifico, viene stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi previsti per il caso di omesso o di insufficiente versamento delle somme dovute, nell’ipotesi in cui l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, i quali sono stati prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60 del decreto “Cura Italia”), si considerano regolarmente effettuati – dunque senza il pagamento di sanzioni e interessi – se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non si applicano le sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il medesimo termine del 30 aprile 2020.