Nuovo DPCM – 3 Novembre 2020
l Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, sono ricomprese:
- nell’Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
- nell’Area arancione: Puglia, Sicilia.
- nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Riepiloghiamo le indicazioni di interesse per i negozi di arredamento contenute anche nelle FAQ della Presidenza del Consiglio recentemente pubblicvate, in attesa di eventuali misure specifiche a livello Regionale o locale.

Il Decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta area gialla).
Nello specifico nell’area gialla sono attualmente ricomprese le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Nell’area arancione: Puglia, Sicilia.
Nell’area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
“Inutile nascondere la delusione e la rabbia per non aver visto recepite le richieste fatte, insieme al Presidente Claudio Feltrin di FederlegnoArredo (clicca qui per leggere la lettera), affinché il commercio di arredamento venisse incluso tra le attività essenziali” – commenta il Presidente Federmobili Mauro Mamoli – “come è noto la scorsa settimana abbiamo inviato lettere e fatto pressioni sul Governo, e sulle Amministrazioni Locali, motivando ed argomentando le nostre ragioni. Non comprendiamo la logica che consente, ad esempio, la vendita di auto e moto, quindi la non chiusura delle concessionarie, e, invece, impedisce ai negozi di arredamento di svolgere la loro attività quotidiana – prosegue Mamoli – Non ci arrediamo, proseguiamo con le nostre richieste di modifica dell’elenco dell’allegato 23 e l’inserimento del commercio di mobili tra le attività che non vengono limitate nella loro operatività.
Il DPCM entra in vigore il 6 novembre e l’efficacia è prevista al momento sino al 3 dicembre.
Trasporto e montaggio nei territori cd. rossi.
Nelle FAQ appena pubblicate sul sito governo.it viene definitivamente confermata la possibilità di consegna e trasporto di mobili e di recarsi in ufficio per “comprovate esigenze lavorative”:
- Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020. - Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
in merito alla possibilità di recarsi in ufficio per svolgere lavori di progettazione, backoffice e gestione consegne, viene inoltre confermato che
- Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Vai alla pagina dedicata per leggere tutte le FAQ, divise per zone di rischio e per categoria.
Segnaliamo inoltre che in precedenza abbiamo ricevuto lettera dalla Prefettura di Milano (che è anche centro di coordinamento prefettizio per la Lombardia) in risposta ad una nostra richiesta fatta con Federlegno Arredo, che chiarisce in modo inequivocabile la possibilità di consegnare e montare nelle zone rosse mobili già acquistati e mobili che verranno venduti a distanza.
Clicca qui per scaricare la lettera della Prefettura di Milano
Art. 1 comma 9 punto dd)
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
Questo articolo si applica su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione di rischio regionale (zone cosiddette rosse). Non è indicato alcun requisito dimensionale ma solo il fatto di essere presenti nei Centri commerciali, quindi i punti vendita stand-alone di qualsiasi dimensione sono autorizzati a rimanere aperti anche nei fine settimana, fatto salvo quanto già disposto dalle Ordinanze Regionali più restrittive ad esempio in Lombardia e Piemonte
Grazie anche all’intervento di Federmobili e FederlegnoArredo la chiusura delle medie e grandi superfici di vendita sull’intero territorio nazionale è stata scongiurata ma va comunque monitorato dai rivenditori il comportamento a livello di singole Regioni, in quanto possono adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alla disposizione quadro contenuta nel DPCM.
Art. 1-ter Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (ZONE ROSSE)
- A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Queste misure più restrittive si applicano nelle zone rosse di cui sopra.
Purtroppo, il Governo non ha accolto l’istanza avanzata da Federmobili insieme a Federlegno-Arredo di includere nell’allegato 23 anche i negozi di arredamento.
Insisteremo affinché si intervenga con una modifica dell’allegato o quantomeno per ottenere un chiarimento da parte della Presidenza del Consiglio e delle regioni per garantire che sia preservata la possibilità di consegnare e montare i mobili ordinati prima dell’obbligo alla chiusura.
Ulteriori chiarimenti e aggiornamenti verranno da noi pubblicati non appena disponibili.
